Cambiare lavoro – Perdita dell’applicazione della disciplina dell’art 18 St.lav. – Negoziazione – Applicazione dell’art 18 St.lav. ai rapporti di lavoro sorti dopo il 7 marzo 2015.
Cambiare lavoro oggi è una scelta difficile e non solo perché è difficile trovarlo ma anche perché lasciarlo significa perdere le “vecchie tutele” dell’art 18 St.lav.
In caso di licenziamento ingiustificato i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 godono di una tutela maggiore rispetto a quelli assunti a seguito di tale data: per chi era già assunto nelle grandi imprese, infatti, è prevista una tutela che va dalla reintegrazione ad un risarcimento compreso tra le 12 e le 24 mensilità, mentre per i neo assunti, di fronte a un licenziamento illegittimo, spetta un esiguo risarcimento del danno.
Ciò, evidentemente, ha comportato l’ingessatura del mercato del lavoro, perché tanti lavoratori non si sentono di lasciare un lavoro tutelato per un lavoro sottotutelato.
E’ quindi possibile che un dipendente, nella fase in cui stia cambiando lavoro, possa negoziare l’applicazione della vecchia disciplina ed escludere l’applicazione del Jobs Act di Renzi? A parere di chi scrive la risposta è SI.
Sono diverse le possibilità che possono essere utilizzate dalle parti per scongiurare l’applicazione del Jobs Act: naturalmente, al fine di negoziare l’applicazione dell’art 18 St.lav., è necessario conoscere approfonditamente la materia e dunque la soluzione migliore è quella di affidarsi a chi opera quotidianamente nel settore.
Si può infatti pensare a clausole di stabilità e di durata minima garantita del contratto o anche clausole volte a riconoscere al lavoratore neo-assunto una anzianità convenzionale di servizio precedente al 7 marzo 2015.
Non solo: si può anche immaginare, direttamente, il rinvio nel contratto individuare all’art 18 St.lav. quale condizione di miglior favore per il dipendente, visto che il nostro ordinamento consente alle parti di individuare liberamente soluzioni per realizzare interessi meritevoli di tutela.
Taluno ha sostenuto che non si potrebbe richiamare direttamente l’art. 18 St.lav., per i neo-assunti, perché si tratterebbe di una norma ai loro effetti abrogata o comunque inapplicabile.
Tuttavia, a parere di chi scrive, non si tratterebbe di rendere applicabile l’art 18 della Legge n. 300/1970 ma semplicemente di prevedere pattiziamente una tutela ricalcata in parte o in tutto su quella dell’articolo 18.
In questo senso la Corte di Cassazione (n. 6901/00) seppur con riferimento al caso di un Dirigente, ha chiarito che «in via di principio non può negarsi che la tutela reale, quale prevista dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 possa essere pattiziamente estesa al di fuori dei limiti legali soggettivi e oggettivi». Ciò ovviamente «solo a condizione che una tale estensione risulti chiaramente dalla disciplina individuale o collettiva del rapporto dedotto in giudizio, la cui interpretazione non può che appartenere al giudice di merito».
E’ quindi chiaro che sia ancora possibile, per il dipendente, negoziare con il datore di lavoro una clausola di applicazione dell’art. 18 St.lav..
Articolo 18 come benefit, insomma, che difficilmente un giudice non considererebbe trattamento di miglior favore.
Si precisa, peraltro, che la negoziazione di una clausola di miglior favore si può immaginare anche per le assunzioni nelle aziende con meno di 15 dipendenti.