Appalti e regime di solidarietà – modifiche introdotte dalla L. 49/2017
Il D.L. 25/2017 convertito nella L. 49/2017 (entrata in vigore il 17 marzo 2017) ha introdotto le seguenti modifiche all’art 29 D.Lgs. 276/2003:
- prima del D.L. 25/2017 il regime di solidarietà poteva essere derogato dai CCNL che potevano stabilire “metodi e procedure di controllo della regolarità complessiva degli appalti” (art 29, c. 2 prima periodo); oggi invece i CCNL non possono di regolare il regime di solidarietà in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge;
- prima del D.L. 25/2017 il committente poteva eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e, solo dopo l’infruttuosa escussione del loro patrimonio, il lavoratore poteva agire contro il committente il quale, dopo il pagamento, poteva esercitare l’azione di regresso sui coobligati (lo stesso valeva per l’appaltatore in caso di subappalto); oggi invece il lavoratore può agire direttamente nei confronti del committente prima ancora che nei confronti dell’appaltatore ed il committente è tenuto a pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato.
In sostanza, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 49/2917, al Committente è sottratta la facoltà di rispondere “soltanto” in via sussidiaria alla sentenza di condanna avente ad oggetto il recupero di differenze retributive e contributive maturate dai Lavoratori nel corso dello svolgimento della commessa, restando al contrario esposto al rischio di essere chiamato a corrispondere il dovuto immediatamente, quale effettivo debitore solidale, senza la possibilità di eccepire la preventiva escussione del patrimonio dei soggetti giuridici che lo precedono (quanto a prossimità ai lavoratori medesimi) nella catena dell’appalto.