Inquadramento superiore – Rivendicazione – Procedimento logico-giuridico di accertamento – Criteri – Giudizio di fatto riservato al giudice del merito.
Nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato devono seguirsi tre successive fasi: accertamento in fatto delle mansioni svolte; individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dalla contrattazione collettiva di settore; raffronto tra le mansioni il cui svolgimento il risultato accertato e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda indagine. Tale accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito.
Tribunale di Milano 26 luglio 2016, n. 2261/2016
Un socio lavoratore di una cooperativa ha agito contro una pluralità di convenuti (tra cui il proprio datore e alcune altre società con le quali quest’ultimo aveva stipulato contratti di appalto di servizi), chiedendo, tra l’altro, l’accertamento del suo status di semplice lavoratore subordinato e non anche di socio di cooperativa nonché del diritto ad un livello di inquadramento superiore.
Poiché il ricorrente aveva contestato la propria qualità di socio, deducendo di non aver mai sottoscritto alcun documento di affiliazione e, in ogni caso, di non essere mai stato coinvolto nelle dinamiche societarie, ad avviso del Tribunale sarebbe stato onere della cooperativa dare prova della partecipazione del socio lavoratore al rapporto associativo.
Tuttavia, il datore di lavoro non aveva prodotto alcuna documentazione che attestasse la domanda del lavoratore di essere associato né alcuna convocazione alle assemblee della cooperativa. Neppure era stato provato il versamento della quota sociale da parte del ricorrente.
Per tale motivo, il Giudice di merito ha ritenuto la natura del rapporto di lavoro esclusivamente subordinata, escludendo che tra le parti si fosse instaurato anche un rapporto associativo.
Nel decidere la domanda sull’inquadramento superiore, invece, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: «nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione» (Cass. n. 26234/2008).
In applicazione di tali principi, dopo aver accertato le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e averle raffrontate alle declaratorie della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro, il Giudice ha escluso il diritto a un inquadramento superiore, anche perché, parte delle attività che il lavoratore affermava aver svolto, non risultavano riconducibili al livello rivendicato, stante il difetto di specifiche allegazioni.