Trasferimento d’azienda – Impugnazione – Decorrenza del termine di decadenza
Il termine per impugnare stragiudizialmente il trasferimento d’azienda ex art. 32, legge 183/2010, decorre dalla data effettiva del trasferimento stesso e non da quella in cui i dipendenti ne siano venuti a conoscenza.
Tribunale di Milano 7 giugno 2016, n. 1670
Alcuni lavoratori hanno agito in giudizio, chiedendo di accertare l’esistenza di un trasferimento di ramo d’azienda, dal cui perimetro sarebbero rimasti illegittimamente esclusi da parte della loro società.
Una delle società convenute si costituiva, eccependo in via preliminare la decadenza dei ricorrenti per non avere impugnato tempestivamente la presunta cessione del ramo d’azienda. Infatti, il trasferimento d’azienda sarebbe avvenuto circa dieci mesi prima il deposito del ricorso, non preceduto da alcuna impugnazione stragiudiziale.
I lavoratori si difendevano, affermando di essere venuti a conoscenza dell’operazione societaria soltanto trascorsi più di otto mesi dalla sua attuazione.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda dei lavoratori, dichiarandoli decaduti ai sensi del comma 4, art. 32, Legge 183/2010, secondo cui: «Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano anche: […] alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento». Infatti, ad avviso del giudicante, il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale non può che decorrere dalla data effettiva del trasferimento d’azienda e non, invece, da quella in cui i dipendenti ne siano venuti a conoscenza, essendo quest’ultima data connessa a situazioni del tutto soggettive e non rilevanti.
Nel caso di specie, inoltre, il termine individuato dai ricorrenti quale dies a quo, è stato ritenuto vago, in quanto non è stato oggetto di un capitolo di prova articolato in modo specifico e puntuale nel ricorso introduttivo del giudizio.