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Posta elettronica e licenziamento

Controllo della posta elettronica e licenziamento – Assenza di previo accordo sindacale – Licenziamento – Impugnazione del licenziamento – Avvocato del lavoro Bergamo.

Nel caso in esame un dipendente, dopo avere inviato una serie di e-mail contenenti ingiurie e volgarità nei confronti di superiori e colleghi, ha cercato ripetutamente di cancellarle non ricordandosi che il server aziendale, periodicamente, duplicava i file.

Il datore di lavoro, a seguito della segnalazione di un’anomalia da parte dell’amministratore di sistema, dovuta al tentativo reiterato di cancellazione dei file, ha effettuato dei controlli sulla posta elettronica e, per tale motivo, ha licenziato per giusta causa il lavoratore. La lettura degli stessi file è così risultata giustificata dall’emergenza di un comportamento anomalo e dunque sospetto.

Quest’ultimo, a fronte della violazione della normativa in materia di privacy, dopo aver impugnato il licenziamento, si è rivolto al Tribunale competente per ottenere la declaratoria di inefficacia del licenziamento.

Chiamati ad operare quello che la stessa Corte di Cassazione definisce un “non agevole bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”, i giudici di legittimità ribadiscono come tale contemperamento debba essere operato di volta in volta, non potendosi prescindere dalle circostanze del caso concreto e per evitare il rischio di scivolare nel riconoscimento di un sistema di garanzie in capo al lavoratore ingiustificatamente superiore di quello offerto a soggetti terzi, coinvolti nella commissione di un illecito ai danni dell’azienda.

In tale caso, la Cassazione ha legittimato un licenziamento conseguente a controlli svolti in assenza di accordo sindacale ma nel rispetto dei criteri previsti dal Codice Privacy, a condizione che il dipendente sia preventivamente informato dell’esistenza di accessi periodici da parte del datore di lavoro sui computer aziendali e che i controlli avvengano a seguito di un fondato sospetto circa illeciti non meramente attinenti al rendimento della prestazione e attraverso il ricorso alle misure e ai metodi meno invasivi possibili (Cass. 26682/2017).

Nel caso di specie, dunque, anche in assenza di accordo sindacale, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il controllo effettuato sulla casella di posta elettronica del dipendente consapevole della possibilità di accesso datoriale alle informazioni contenute nel computer in sua dotazione, sottolineando come la verifica effettuata costituisca un controllo finalizzato alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, quale è il patrimonio aziendale, e non invece all’accertamento dell’adempimento della prestazione. In particolare, questa verifica è stata ritenuta lecita se condotta nel rispetto dei criteri di proporzionalità, correttezza e pertinenza e al solo scopo di accertare, sulla base di un ragionevole sospetto, la commissione di condotte illecite idonee a danneggiare il patrimonio aziendale da parte del dipendente.

Con quest’ultima decisione, che arricchisce il già folto panorama giurisprudenziale in tema di controlli a distanza, la Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti circa i confini di legittimità, anche dal punto di vista operativo, di siffatto controllo.

Chiarimenti, questi, che tuttavia, dovranno essere letti alla luce della recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, sul caso B. v. Romania n. 61496/08, nella quale i giudici di Strasburgo hanno affermato l’esistenza di una illegittima violazione della privacy dei dipendenti da parte del datore di lavoro tutte le volte in cui il controllo operato da quest’ultimo e i relativi scopi non siano preventivamente annunciati ai lavoratori interessati.

In sostanza, in caso di controllo delle email aziendali, il lavoratore deve rivolgersi ad un avvocato del lavoro che si occupa di tali tematiche onde tutelare la propria posizione lavorativa e non accettare – passivamente – un provvedimento datoriale, quale può essere il licenziamento.

La giurisprudenza europea, infatti, stabilisce dei precisi “criteri” che il datore di lavoro deve osservare nel valutare la posta elettronica del dipendente, il cui mancato rispetto è fonte della dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore.

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