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Associazione in partecipazione e lavoro subordinato: distinzione

La Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 14644/13 sul caso di 8 associati in partecipazione per i quali l’Inps, tramite una concessionaria, aveva emesso due cartelle esattoriali per il pagamento di contributi previdenziali ritenendo che, nonostante la qualificazione formale, si trattasse di lavoratori subordinati.

La corte di appello di Genova riformava la sentenza di primo grado e rigettava l’opposizione proposta dalla società, rilevando, da un lato, che i lavoratori associati non avessero partecipato al rischio di impresa e, dall’altro, che le modalità di svolgimento del rapporto fossero riconducibili allo schema del rapporto di lavoro subordinato.

La società ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione delle norme che disciplinano l’associazione in partecipazione e osservando innanzitutto che la sentenza non avesse dato importanza al nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti e in secondo luogo che la pattuizione della partecipazione ai ricavi era determinante al fine di escludere la sussistenza del rapporto di subordinazione, indipendentemente dalla mancata partecipazione alle perdite, che può essere esclusa ai sensi dell’art. 2353 c.c. La Cassazione ha respinto il ricorso  riprendendo il principio di diritto secondo cui nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato, l’elemento differenziale è la partecipazione dell’associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili ma anche delle perdite.

Inoltre, la Suprema Corte ha notato come fosse irrilevante il nomen iuris rispetto all’effettivo svolgimento della prestazione secondo lo schema negoziale della subordinazione. Nella specie è stata infine evidenziata la coerenza logico-formale nonché la correttezza giuridica della motivazione data dalla Corte di Appello, la quale aveva escluso la sussistenza dei rapporti di associazione in partecipazione, accertando la natura subordinata degli stessi in base alle seguenti circostanze: retribuzione fissa corrisposta mensilmente e non collegata agli utili dell’impresa nonché svolgimento di un’attività del tutto simile a quella dei commessi.

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