Licenziamento individuale – Impugnazione del licenziamento – Non è lecito avviare oltre quattro procedure individuali con la stessa «causa» dopo aver lasciato decorrere 120 giorni – Il licenziamento è collettivo anche con uscite distanti – Illegittimità del licenziamento – Reintegrazione e risarcimento dei danni.
L’invio di più di quattro lettere per l’attivazione delle procedure individuali previste dall’articolo 7 della legge 604/1966 fondate sul medesimo presupposto di fatto, anche se effettuato in tempi diversi, obbliga l’azienda ad attivare la procedura di licenziamento collettivo disciplinata dalla legge 223/1991.
Se non cambia la causa di licenziamento, infatti, occorre impedire al datore di lavoro di sottrarsi alle tutele e agli obblighi fissati dalla procedura di licenziamento collettivo attraverso la reiterazione di quelle di licenziamento individuale dopo aver lasciato decorrere un periodo di tempo sufficiente a superare il termine previsto dalla legge 223.
I licenziamenti individuali intimati sono quindi illegittimi e si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).
Lo ha stabilito dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 27 giugno 2016 (giudice Colosimo).
La vicenda prende le mosse da un licenziamento individuale, impugnato dalla lavoratrice perché l’azienda non avrebbe applicato la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 223, pur avendo formalizzato più di quattro licenziamenti nell’arco di 120 giorni.
La società si difende chiedendo di respingere il ricorso; sostiene che siano sopravvenute circostanze nuove, oltre a diversi presupposti oggettivi e soggettivi di licenziamento individuale; inoltre, la società evidenzia che il licenziamento, operativo dal 30 settembre 2015 e intervenuto all’esito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966 attivata il 15 settembre 2015, sia stato intimato oltre il termine di 120 giorni dagli altri licenziamenti, avviati a febbraio e aprile.
Ma il Tribunale di Milano boccia le argomentazioni dell’azienda, ritiene illegittimo il licenziamento ed accoglie il ricorso, reintegrando la lavoratrice per omessa attivazione della procedura di licenziamento collettivo.
Il giudice, in primo luogo, rileva che le procedure di licenziamento individuale avevano tutte il medesimo presupposto (chiusura del punto vendita). Sono irrilevanti, secondo il tribunale, le scelte fatte da due delle colleghe licenziate, che hanno deciso di dimettersi dopo l’avvio delle procedure di licenziamento individuale nei loro confronti. Ed è anche irrilevante, secondo il giudice, la circostanza che la ricorrente sia stata licenziata a settembre 2015, dato che la società aveva già attivato per la medesima lavoratrice, e sempre per le stesse ragioni, una prima procedura di licenziamento individuale avviata ad aprile e una seconda a luglio 2015, poi non coltivate. Infatti, «deve escludersi – si legge nell’ordinanza – che, immutata l’originaria causa di licenziamento, sia consentito al datore di lavoro sottrarsi agli obblighi e alle tutele di cui alla legge 223/1991 semplicemente reiterando la procedura di licenziamento individuale dopo aver lasciato decorrere un arco temporale sufficiente a liberarsi dei vincoli di legge».
Per il Tribunale la mancata applicazione della procedura dei licenziamenti collettivi non può essere equiparata a una violazione di formale; l’illegittimità del licenziamento dà diritto al lavoratore alla reintegrazione, oltre al risarcimento del danno.