Centro unico di imputazione del rapporto.
Ricordiamo in questo articolo alcuni criteri individuati dalla giurisprudenza per ritenere sussistente, tra due imprese, un unico centro di imputazione del rapporto.
Esistono casi in cui vengono funzionalmente costituite due società formalmente distinte, ma sostanzialmente uniche, per sottrarsi all’applicazione di regole che si applicherebbero ad imprese con più di sedici dipendenti.
Il centro unico di imputazione del rapporto, secondo la giurisprudenza, “ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. 9/12/2009 n. 25763).
Si tratta, del resto, di un orientamento assunto anche dalla Giurisprudenza di merito: “Un gruppo di società realizza un’unicità di impresa – con conseguente esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – quando il frazionamento di un’unica attività tra più soggetti economicamente collegati è simulato e posto in essere in frode alla legge. A tale conclusione si può pervenire ove ricorrano i seguenti requisiti: a) unicità di struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese e correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico-produttivo e finanziario tale da far individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società del gruppo, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato in favore di vari imprenditori” (App. Milano 21/6/2006).
Se ricorrono questi requisiti, il lavoratore potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere l’accertamento di un unico soggetto imprenditoriale, con ogni conseguenza di legge.