Commessa – Inadempimento – Mancato pagamento delle retribuzioni – Tribunale di Bergamo – Condanna al pagamento delle somme spettanti.
La lavoratrice era stata assunta dalla convenuta in forza di un contratto a termine e part-time per svolgere la mansione di commessa, con qualifica di Impiegata ed inquadramento nel livello 5 del CCNL Commercio, all’interno di un negozio in un centro commerciale.
Alla scadenza naturale del termine, il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità pur in assenza della firma di una proroga contrattuale o di altro contratto.
Malgrado la lavoratrice avesse continuato a prestare servizio, la società non le aveva corrisposto – per tutta la durata del contratto – il pagamento delle mensilità retributive spettanti.
La lavoratrice, dopo aver richiesto il pagamento delle somme dovute, riceveva una contestazione disciplinare priva di fondamento ed assolutamente illegittima finalizzata esclusivamente a spingere la dipendente a non continuare ad insistere per ricevere il pagamento del quantum debeatur.
Malgrado ciò la società non corrispondeva alcuna somma e la lavoratrice si vedeva costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa.
La lavoratrice, allora, contestava il mancato pagamento delle somme dovute e preannunciava alla scoietà di adire le vie legali.
A fronte del mancato pagamento delle somme anche a seguito della risolzuione del rapporto, la lavoratrice portava in Tribunale la società onde ottenere il pagamento dell’importo dovuto a titolo di mensilità retributive, dell’indennità sostitutiva del preavviso, delle competenze e spettanze di fine rapporto.
All’esito della prima udienza il Giudice invitava caldamente la società a pagare le somme dovute alla lavoratrice.
A seguito del’istruttoria le parti sottoscrivevano apposito verbale mediante il quale la lavoratrice riceveva equo ristoro per il danno subito.
Giustizia è fatta.
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