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Contratto a termine: è necessaria la firma di entrambe le parti ai fini della sua validità

Contratto a termine – necessita forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti

A proposito della necessità della forma scritta del contratto di lavoro a termine, la Suprema Corte di Cassazione si è già pronunciata, con l’ordinanza n. 2774 del 05.02.2018, ed ha affermato l’invalidità del contratto a tempo determinato sottoscritto esclusivamente dal datore, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore abbia poi prestato regolarmente servizio. Non è, infatti, possibile concludere un contratto a termine per comportamenti concludenti, stante la previsione dell’obbligo della forma scritta richiesta ad substantiam.
La sentenza ribadisce che condicio sine qua non per la legittimità di un contratto a tempo determinato è il rispetto della forma scritta, prevista appunto ad substantiam. Questo significa, pertanto, che la clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto stesso da parte del prestatore, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall’esibizione del documento scritto.
La Suprema Corte ha, poi, concluso affermando che la consegna del contratto firmato dal solo datore, al dipendente interessato, seppur seguita dall’espletamento dell’attività lavorativa da parte dello stesso non è suscettibile di esprimere un’accettazione della durata limitata del rapporto, essendo, invece, sintomatica della semplice volontà del medesimo di esser parte di un rapporto di lavoro.
Tanto premesso, la violazione di tali obblighi comporta l’inesistenza del termine, con la conseguenza che le parti, mancando la forma scritta, avranno stipulato un contratto a tempo indeterminato, con quel che ne deriva in tema di insussistenza del termine finale, disciplina del recesso, computo nell’organico aziendale, maturazione degli scatti di anzianità, percorsi automatici di carriera eventualmente previsti dal CCNL (Min. Lav., circ. 30.7.2014, n. 18).

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