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Contratti a progetto: è riassunzione

Illegittimità dei contratti sottoscritti (contratti a progetto e contratto a termine) – Impugnazione dei contratti di lavoro – Rivendicazione della natura subordinata del rapporto di lavoro – Pagamento dell’indennità risarcitoria e delle differenze retributive in base alle mansioni effettivamente svolte – Accoglimento totale del ricorso.

Nuovo successo per DirittiLavoro!!

Il lavoratore ha iniziato a prestare servizio in favore della società nel mese di marzo 2015 in forza di un contratto a progetto con scadenza a fine dicembre 2015, con mansioni di addetto alle vendite telefoniche di beni e servizi.

In realtà il lavoratore, a partire dal mese di maggio del 2015, ha iniziato a svolgere la mansione di Team Leader, dapprima, affiancando un collega nella gestione della sala di una decina di operatori (che vendevano abbonamenti quadrimestrali o annuali ad agenzie immobiliari per fare pubblicità su sito della cliente finale) e, successivamente, a decorrere dal giugno 2015, la società lo ha posto a capo di un nuovo gruppo di lavoro costituito da una decina di persone che si occupavano della stessa commessa (con lo scopo di vendere spazi pubblicitari sempre sul sito specializzato, ma in un diverso settore ed il lavoratore ha iniziato a gestire tale gruppo).

In sostanza nella vigenza del contratto a progetto il lavoratore non ha sviluppato il progetto dedotto nel contratto di lavoro, ma si è occupato di altro.

Proprio per l’assenza di un vero e proprio progetto, nonché continuando a svolgere una differente mansione, nel mese di agosto 2015 la società, senza che il ricorrente sottoscrivesse alcun contratto, ha comunicato al centro per l’impiego e agli istituti previdenziali l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato con il dipendente, con scadenza a fine dicembre 2015, con la qualifica di addetto al call center in-bound.

Non contenta, alla scadenza del termine, la società, sempre senza sottoporre al dipendente alcun contratto di lavoro, ha nuovamente comunicato al centro per l’impiego e agli istituti previdenziali l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a progetto con scadenza al 31 marzo 2016.

Al termine dell’ennesimo contratto a progetto, tuttavia, il lavoratore è stato lasciato a casa e, per tale motivo, ha impugnato le formalizzazioni contrattuali intercorse (contratti a progetto e contratto a termine), chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata e rivendicando il pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dalla legge, nonché delle differenze retributive insorte sulla base dell’attività concretamente svolta.

Le modalità con cui l’attività è stata effettivamente svolta dal lavoratore, infatti, riconducevano il rapporto di lavoro intercorso alla fattispecie tipica di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dall’art. 2094 c.c.

In fase istruttoria, il Giudice non solo ha accertato che non vi fosse alcun progetto da sviluppare, ma ha altresì accertato che lo stesso dipendente avesse svolto mansioni differenti da quelle di cui al progetto (e del contratto a termine) per l’intera durata del rapporto.

In merito alle mansioni concretamente svolte, invece, il Giudice ha confermato che le stesse andavano ricondotte, sin dall’inizio del rapporto, al livello 4 del CCNL applicato.

Per tale motivo il Giudice, dopo aver dichiarato illegittimi i contratti a progetto ed il contratto a termine, ha accertato e dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha condannato la società a riassumere il lavoratore ed a pagargli un importo a titolo di indennità risarcitoria, e le differenze retributive di cui al ricorso introduttivo del giudizio in base alle mansioni effettivamente svolte, distraendo le spese legali in favore dell’avvocato del lavoratore.

Anche in tal caso, ottimo lavoro!!

Trib. di Milano, dott.ssa Bertoli

27 ottobre 2017

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