Decreto Dignità: analizziamo quali sono le principali modifiche al contratto di lavoro a termine
- Ambito di applicazione
Le modifiche in materia di contratto a tempo determinato sono applicabili ai contratti “stipulati successivamente alla data del 31 ottobre 2018 ”.
I contratti in corso al 14 luglio 2018, in caso di proroga o rinnovo entro il 31 ottobre, sono regolati dalla disciplina previgente al decreto 87/18, mentre per i contratti che scadono dopo il 31 ottobre si applica la nuova disciplina.
Nessun dubbio, invece, per i contratti stipulati per la prima volta tra lavoratori e aziende dal 14 luglio: in questo caso, al contratto a termine, trova applicazione da subito la nuova disciplina del Decreto Dignità. - Durata (art. 19)
La durata massima dei contratti a termine senza l’indicazione della causale è stata portata a 12 mesi. Il contratto può comunque essere stipulato o prorogato/rinnovato sino a complessivi 24 mesi, ma solo a condizione che venga giustificato da una delle causali previste dal Decreto Dignità (v. infra).
Conseguenza dello sforamento dei 24 mesi di durata massima o mancata indicazione/sussistenza della causale è la trasformazione a tempo indeterminato.
Sono fuori dai limiti di durata le attività stagionali per le ipotesi individuate dai contratti collettivi e per quelle individuate dal decreto del Ministero del lavoro.
Il decreto-legge non va ad abrogare quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 19, del TU sui contratti di lavoro (Decreto Legislativo 81/2015), laddove demanda, in prima battuta, alla contrattazione collettiva detto limite. In considerazione di ciò, il limite dei 24 mesi, dato dalla sommatoria dei rapporti a tempo determinato con i contratti di somministrazione a termine, sarà operativo esclusivamente laddove non vi sia stata una diversa previsione contrattuale che è andata a disciplinare la materia.
Inoltre, non è stato novellato l’art. 19, c. 3 D.L. 81/15 che dispone che un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
- Proroghe
Il Decreto Dignità riduce il numero di proroghe al contratto a termine da 5 ad un massimo di 4. Superati i 12 mesi di durata del contratto la proroga deve obbligatoriamente prevedere la causale.
Conseguenza sforamento numero di proroghe o mancata indicazione/sussistenza della causale nei contratti complessivamente superiori ai 12 mesi – trasformazione a tempo indeterminato - Rinnovi
Tra un contratto a termine e l’altro il Decreto Dignità conferma che devono decorrere almeno 10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore a 6 mesi, o 20 giorni se è superiore. - Causali
Le causali previste dal Decreto Dignità per stipulare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi sono essenzialmente tre:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.
Conseguenza mancata indicazione/sussistenza della causale – trasformazione a tempo indeterminato. - Limiti Numerici
Del tutto invariato è rimasto l’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in materia di “numero complessivi di contratti a tempo determinato” stipulabili. L’eliminazione delle causali previste nel previgente D.Lgs. 81/2015 era stato infatti contemperato dall’inserimento di una percentuale massima di contratti a termine stipulabili per ogni datore di lavoro (20%) derogabile dalla contrattazione collettiva e con previsione di determinate esclusioni (avvio nuove attività, attività stagionali, sostituzione lavoratori assenti). - Esclusioni
Rimangono inoltre invariate tutte le esclusioni espressamente previste dall’art. 29 (operai agricoltura a tempo determinato, richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dirigenti, i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale, ecc.. ). - Lavoro stagionale
Una disciplina speciale è riservata ai contratti di lavoro stagionale (quello identificato dal D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, o quello da individuarsi con decreto del Ministero del Lavoro che ancora non risulta emanato, o dai contratti collettivi) che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali. L’esenzione delle causali riguarda solo i rinnovi (tutti) o le proroghe oltre il 12° mesi (prima sono anch’esse acausali).
Ma la norma omette di estendere l’esclusione dal vincolo delle causali al primo contratto che abbia una durata iniziale di per sé superiore ai 12 mesi. La apparente lacuna è forse dovuta al fatto che un contratto di tale estensione sarebbe di per sé non stagionale. - Impugnazione
L’impugnazione del contratto a termine che per i contratti previgenti doveva avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del contratto, è stato ora riportato a 180 giorni sempre decorrenti dalla cessazione.
Il nuovo termine di impugnazione troverà applicazione soltanto per i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018 e rinnovi/proroghe stipulati dopo il 31 ottobre 2018.