Licenziamento – Impugnazione del licenziamento – Illegittimità del licenziamento – Unicità del soggetto imprenditoriale – Applicaizone dell’art 18 St. Lav.
Nuova vittoria per DirittiLavoro: il Tribunale di Milano ha disposto la reintegra in favore di un lavoratore assunto pima dell’entrata in vigore del Jobs Act, dipendente di una società avente meno di 16 dipendenti, ma svolgente attività in modo promiscuo anche in favore di altra società, e licenziato per (pretesa) giusta causa.
Il lavoratore – addetto ai sistemi antincendio – mentre espletava la propria attività lavorativa, involontariamente toccava un pulsante antincendio di una consolle: tale disattenzione determinava la fuoriuscita di gas estinguente all’interno del magazzino che – a parere della società – aveva messo in pericolo i dipendenti ivi presenti.
Dopo aver contestato disciplinarmente il fatto al dipendente e dopo aver ricevuto le sue giustificazioni, la società lo licenziava per giusta causa.
Dopo aver impugnato il licenziamento, il lavoratore agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano onde accertare l’illegittimità del recesso intimatogli previa dichiarazione dell’unicità del soggetto datoriale: il lavoratore, infatti, prestava servizio in modo promiscuo in favore di due società aventi entrambi meno di 16 dipendenti, ma con numerosi elementi in comune.
Premettendo il mancato rispetto dei termini per difendersi da parte della società, nel corso dell’istruttoria è altresì emerso che effettivamente il lavoratore prestava servizio in modo promiscuo per entrambe le società a seconda dei clienti visitati.
Il Giudice, pertanto, dopo aver accertato che le due società costituiscono un unico centro di imputazione di interessi (unicità del soggetto imprenditoriale), ha condannato la società a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria ex art 18, c. 5 St. Lav., oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese legali.
Tribunale di Milano, dott.ssa Ravazzoni.