Vai al contenuto

Licenziamento e controlli a distanza

Licenziamento – Art 4 St.Lav. – apparecchiature di controllo a distanza – GPS – controlli occulti del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Secondo la Corte di Cassazione l’art 4 St.Lav. fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Il controllo a distanza non rientra nel divieto di cui all’art 4 St.Lav. laddove il controllo sia diretto non già a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti.

Nell’ambito dei controlli cosiddetti “occulti”, la Cassazione ha avuto modo di affermarne la legittimità degli stessi, ove gli illeciti del lavoratore non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa, ma incidano sul patrimonio aziendale e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi.

Da questo panorama giurisprudenziale, può trarsi il principio della tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi “occulti” (anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale) in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale (Cass. n. 10955/2015; Cass. n. 2722/2012).

Nella vicenda in esame il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento di un lavoratore a seguito dell’accertamento – tramite GPS installato nella macchina del vigilante – che il lavoratore aveva registrato nel rapporto di giro alcune ispezioni che in realtà non erano mai avvenute.  Il datore di lavoro ha rilevato la legittimità dei controlli a distanza effettuati tramite GPS, in quanto finalizzati ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, peraltro lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

Tuttavia la Corte ha ritenuto illegittimi i controlli a distanza effettuati dal datore di lavoro sulla base di tre ragioni: a) si trattava di controllo predisposto ex ante e in via generale e non previsto alla luce di sospetti in ordine a condotte illecite del lavoratore; b) i sindacati avevano autorizzato l’utilizzo di GPS come forme di controllo per fini di sicurezza ed avevano espressamente escluso il loro utilizzo per controllare l’attività lavorativa; c) il controllo tramite GPS installato nella vettura consentiva il controllo dell’adempimento della prestazione lavorativa e non la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro.

In base alle ragioni evidenziate la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità dei controlli effettuati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *