Il committente nell’appalto è solidalmente responsabile per solo la retribuzione, non anche per le indennità risarcitorie
Cass. Sez. Lav. 12 giugno 2019, n. 15756 – Pres. Bronzini; Rel. Pagetta; Ric. A.P.L.I. S.p.A.; Controric. S.M. e altri
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte fissa i confini della responsabilità patrimoniale solidale del committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore. Nel caso di specie, un lavoratore agiva in giudizio per l’accertamento del proprio credito, e la conseguente condanna del committente, al pagamento di retribuzioni mensili, TFR, indennità sostitutiva del preavviso, mensilità aggiuntive nonché indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti. I Giudici di merito accoglievano l’azione del lavoratore, affermando che la locuzione contenuta nell’art. 29, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – «trattamenti retributivi dovuti» – si riferiva a tutti i crediti scaturenti dal rapporto di lavoro, senza distinguere tra quelli di natura strettamente retributiva e quelli di natura indennitaria. La società committente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra il resto, l’errore dei Giudici d’appello consistente nell’aver ritenuto applicabile il regime della solidarietà anche a crediti vantati dal dipendente dell’appaltatore non aventi natura strettamente retributiva. La Cassazione accoglie solo parzialmente tale censura. Anzitutto, il Supremo Collegio ribadisce, conformemente al proprio costante insegnamento, che la garanzia di solidarietà ex art. 29 cit. concerne soltanto i crediti aventi natura strettamente retributiva, con esclusione, quindi, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Praticamente – soggiungono i Giudici di legittimità – la solidarietà si applica sia al credito per TFR che al credito per mensilità aggiuntive, ponendosi entrambi «in stretta corrispettività con l’espletamento della prestazione lavorativa». Di contro, da tale regime va esclusa l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, difettando la natura strettamente retributiva.