Verbale unico di accertamento e notificazione – Impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione – Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Secondo quanto previsto dall’art 13, c. 4, alla diffida ed alla contestazione degli illeciti amministrativi il personale ispettivo provvede esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione.
La Circolare ministeriale evidenzia come la funzione del verbale unico risulta essere quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti.
Per consentire la regolarizzazione delle violazioni accertate, nonché la contestazione delle violazioni amministrative, il verbale unico va notificato al trasgressore o all’eventuale obbligato in solido ovvero a ciascun trasgressore nel caso di pluralità di soggetti concorrenti all’illecito.
Riveste particolare importanza a riguardo l’aspetto concernente la decorrenza dei termini per la contestazione/notificazione del verbale unico: il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui “si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.
Per sapere quindi se un’ispezione si è conclusa effettivamente nei termini di legge occorre tenere presente il momento nel quale l’ispettore ha acquisito tutti i dati necessari per definire l’accertamento.
L’accertamento si realizza quindi con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria.
Riguardo ai contenuti, il comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, pone l’accento sulla motivazione del provvedimento che dovrà riportare fedelmente gli esiti dettagliati degli accertamenti, indicando puntualmente le fonti di prova degli illeciti e tutto ciò in applicazione del principio di ragionevolezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
E’ proprio attraverso la “dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dei verbalizzanti” che i destinatari del verbale unico conclusivo degli accertamenti acquisiscono la certezza della completezza delle verifiche ispettive: a soddisfazione di tale esigenza di conoscenza, la contestazione delle violazioni deve trovare il proprio fondamento in una specifica e circostanziata indicazione delle fonti di prova.
La Circolare, a tal proposito, ribadisce che le dichiarazioni del lavoratore al quale si riferiscono gli accertamenti non è da considerarsi di per sé sola prova, ma elemento indiziario, liberamente valutabile: infatti per poter acquisire valenza probatoria essa deve essere confermata e sostenuta da altri elementi documentali e dichiarativi.
Risulta poi indispensabile indicare nel verbale tutti gli eventuali elementi documentali che sono ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza degli illeciti, ad eccezione delle fonti di prova che riguardano le violazioni di natura penale per le qual trova applicazione l’art. 329 c.p.p..
Da ultimo la Circolare precisa che nel verbale unico di accertamento debba essere contenuta “l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”; si fa espressamente riferimento ai due strumenti di impugnazione del verbale: gli scritti difensivi al Direttore delle Direzione provinciale del lavoro e il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, quando si tratta di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro.
Alla luce di tutto ciò, molta importanza assume la difesa (impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione)da parte della società, specie se i lavoratori che hanno instaurato il procedimento hanno ingrandito / inventato i fatti posti alla base dell’accertamento (impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione).
L’impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione, infatti, permette di respingere in toto le accuse avanzate dai lavoratori ed, in vari casi, di eliminare o ridurre al minimo le eventuali sanzioni che potrebbero essere irrogate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (che in mancanza di difesa saranno di rilevante importo).
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