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Indennità di disoccupazione, naspi e nuovi ammortizzatori sociali

Con l’intervento del d.lgs. n. 23/15, meglio noto con il nome di Jobs Act, il Governo è intervenuto profondamente anche sul tema dell’indennità di disoccupazione e, più in generale, sulle forme di ammortizzatori sociali e reinserimento sul mercato di soggetti che si sono trovati in stato di inoccupazione involontaria (ovvero destinatari di licenziamenti per motivi organizzativi, ovvero dimissionari per giusta causa).

Anzitutto vi sono novità per l’indennità di disoccupazione, dal 1 gennaio conosciuta con l’acronimo di Naspi, cui possono beneficiare i lavoratori che abbiano almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e abbiano almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la disoccupazione.

L’importo mensile del trattamento di disoccupazione si calcola dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione, e moltiplicando il quoziente per 4,33. Tuttavia, nel caso in cui la retribuzione mensile risultante da tale operazione sia pari o inferiore a 1.195 euro mensili (per il 2015), l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se, invece, l’importo supera 1.195 euro mensili, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso l’importo massimo della NASpI nel 2015 non può superare 1.300 euro mensili, rivalutato annualmente.

Per usufruire della Naspi è necessario che i lavoratori partecipino alle politiche attive in linea con quanto verrà precisato con apposita norma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L’erogazione della NASpI è compatibile con determinate forme di lavoro autonomo, nonché di lavoro subordinato in regime di part-time alle condizioni precisate dal decreto.

Per coloro che hanno fruito dell’indennità di disoccupazione NASpI per l’intera sua durata e, al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e in situazione economica di bisogno il Governo ha introdotto l’ASDI, riservata a nuclei familiari con minorenni e lavoratori prossimi al pensionamento, di durata massima di sei mesi e pari al 75% del valore dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Ulteriore misura di ammortizzatori sociali è volta alla promozione dell’occupazione dei soggetti in stato di disoccupazione.

Si tratta del contratto di ricollocazione, destinato ai soggetti privi di lavoro che risultino immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

I predetti soggetti potranno rivolgersi ad agenzie per il lavoro autorizzate, private o pubbliche, al fine di ottenere un servizio di profilazione volto a verificare le competenze e le esperienze del soggetto onde definire il “livello di occupabilità” individuale, ossia un livello che misura la distanza del soggetto dal mercato dal lavoro e la correlata difficoltà di essere collocato o ricollocato. La procedura di definizione del profilo personale di occupabilità sarà disciplinata dal successivo decreto attuativo del JobsAct in materia di politiche attive per l’impiego e relativo alla costituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione.

In base al predetto livello di occupabilità, al soggetto privo di lavoro sarà corrisposta una determinata “dote individuale di ricollocazione” che potrà essere utilizzata presso i soggetti accreditati per ricevere un’assistenza professionale nella ricerca della nuova occupazione. Il riconoscimento dell’ammontare della dote da parte del soggetto accreditato è condizionato al conseguimento dei risultati fissati dallo stesso emanando decreto sulle politiche attive del lavoro.

Vi è poi l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) ed è stata introdotta in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 concernenti collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva. Restano, invece esclusi dal beneficio gli amministratori, i sindaci, i pensionati e i titolari di partita Iva.

La misura dovrebbe avere un orizzonte temporale di breve e di medio periodo, se si considera che nei progetti del Governo c’è la cancellazione o, comunque, la forte riduzione dell’utilizzo delle collaborazioni coordinate.

I requisiti di accesso al beneficio sono: il versamento di almeno tre mesi di contributi previdenziali nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro e almeno un mese nell’anno della risoluzione del rapporto.

La DIS-COLL è erogata su base mensile per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e, comunque, non può superare i 6 mesi.

Per quanto riguarda l’importo, la DIS-COLL ammonta al 75% del reddito mensile, se uguale o inferiore a 1.195 euro mensili; se il reddito è superiore, l’indennità è incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra l’importo e il reddito medio mensile. Il sussidio mensile non può in ogni caso superare i 1.300 euro mensili; a partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, l’importo della DIS-COLL si riduce, ogni mese, del 3%.

Insomma uno strutturale intervento in tema di indennità di disoccupazione e ammortizzatori sociali che ci si augura possa dare una mano concreta ai soggetti inoccupati che, con fatica, cercano il reinserimento nel mercato del lavoro.

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