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Infortunio del lavoratore nell’utilizzo del mezzo personale

Infortunio del lavoratore nell’utilizzo del mezzo personale: secondo la sentenza della corte di cassazione n. 25689 dell’11 ottobre 2019, qualora il dipendente sia autorizzato all’uso del veicolo di proprietà, in caso di infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo personale il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità ex art. 2087 c.c. ove tale infortunio possa essere posto in relazione causale con lo specifico rischio creato, in connessione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alla modalità di esecuzione della prestazione.
Il caso riguardava un infortunio del lavoratore nell’utilizzo del mezzo personale, che aveva promosso una azione per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un infortunio occorso mentre trasportava materiale postale da distribuire, su un ciclomotore di sua proprietà, alla cui utilizzazione era stato autorizzato dal datore di lavoro.
La corte di cassazione ha affermato che se è pur vero che la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, essa impone, però, al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure idonee a prevenire l’integrità psico-fisica del dipendente e la salute nel luogo di lavoro, tenendo conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.
Calando il principio nel caso relativo all’infortunio sul lavoro durante la condizione di un mezzo personale, la cassazione ha affermato che l’utilizzo del mezzo non esonera da ogni responsabilità
In caso di infortunio sul lavoro mediante l’utilizzo, autorizzato, del mezzo proprio, quindi, dovrà valutarsi se il datore di lavoro ha adottato tutte le misure opportune. Nel caso di specie è emerso che il carico di posta pesava oltre 40Kg, e che dovesse essere trasportato in un unico giro, senza idonei strumenti di fissaggio. Se questi fatti concorrono all’infortunio, allora ne dovrà rispondere il datore di lavoro.

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