Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro
In materia di tutela dell’integrità fisica del lavoratore, la cassazione, con la sentenza 27034 del 24 ottobre 2018, ha affermato che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri, l’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore.
La vicenda in esame riguardava un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente che durante lo svolgimento è scivolato da una passerella di accesso ad un rimorchiatore.
La corte ha affermato che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, anche qualora esso sia ascrivibile non soltanto a una disattenzione ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza di quest’ultimo. Il datore di lavoro, infatti, può essere esonerato da responsabilità solo laddove il comportamento del dipendente sia abnorme.
Qualora detti caratteri non ricorrano, l’imprenditore è invece integralmente responsabile dell’infortunio che dipenda dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche.