Insinuazione al passivo – procedura concorsuale – domande tempestive e tardive – a chi rivolgersi.
I lavoratori che non percepiscono dal proprio datore di lavoro il pagamento delle somme spettanti, quali retribuzioni, tfr, ferie, permessi etc., non devono disperarsi, ma devono affidarsi ad un avvocato del lavoro il quale procederà al recupero delle somme mancanti ai sensi della normativa di legge: quest’ultima, infatti, non consente il recupero integrale delle somme non pagate, ma solo parziale.
Per evitare di perderle, tuttavia, la strada da seguire è la seguente: una volta ricevuta la comunicazione da parte del cd. curatore fallimentare (ovvero del professionista che si occupa della procedura) indicante il numero della sentenza dichiarativa del fallimento, la data in cui la società è stata dichiarata fallita e la data in cui si terrà la prima udienza di esame dello stato passivo (insieme ad altre indicazioni), occorre rivolgersi immediatamente ad un avvocato del lavoro per il deposito – tempestivo – della domanda di insinuazione al passivo finalizzata al recupero del credito maturato.
Tale domanda sarà valutata dal giudice delegato, insieme al curatore fallimentare, onde stabilire se le somme sono effettivamente dovute ed in che termini.
La domanda è tempestiva quando viene presentata, con determinate modalità, entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento: la domanda, tuttavia, può essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di dichiarazione del fallimento ma, in tal caso, si considera “tardiva”. La domanda è comunque da ritenersi efficace, con il solo inconveniente rappresentato dalla limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.
Rivolgiti a DirittiLavoro per ottenere, in tempi rapidi, le indicazioni utili per recuperare le tue somme di denaro.