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Interposizione di manodopera: quando chiedere l’assunzione alle dipendenze dell’appaltatore

Illecita interposizione di manodopera: quando si può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’appaltatore.

Costituisce illecita interposizione di manodopera qualsiasi comportamento negoziale (es. appalto, fornitura, contratto d’opera) con cui un datore di lavoro non autorizzato somministra manodopera ad un altro: essa può desumersi da una serie di indici:

  • mancata organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
  • esercizio del potere direttivo del committente;
  • ingente impiego di capitali, macchine, attrezzature da parte del committente

La giurisprudenza di merito è saldamente orientata nell’affermare che sussiste intermediazione e interposizione nelle prestazioni lavorative quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione di lavoro, rimanendo in capo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione, etc.), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione, finalizzata a un risultato produttivo autonomo (v. Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza n.12357 del 3/06/2014, Cass. sentenza n. 18261, 30/07/2013).

La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che “non è necessario per realizzare un’ipotesi di intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia fittizia: una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, rimane irrilevante ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione dello stesso” (v. Cass., sez. Lav., sentenza n.12357 del 3/06/2014).

In sostanza, la Giurisprudenza di legittimità e di merito – consolidata e mai smentita – concorda pienamente nel ritenere che laddove l’utilizzatore effettivo di prestazioni lavorative abbia la necessità di impartire direttive e controllare il lavoro svolto dal prestatore impiegato, l’unica fattispecie corretta cui si possa fare ricorso è la somministrazione di manodopera eseguita da un’Agenzia per il Lavoro regolarmente autorizzata dal Ministero e iscritta nell’apposito albo informatico.

Se ricorrono elementi quali assoggettamento al potere direttivo dell’appaltatore, assegnazione di una postazione dedicata per lo svolgimento delle sue mansioni, condivisione degli spazi di lavoro con i dipendenti dell’appaltatore, ecc. depongono per la non genuinità dell’appalto.

La giurisprudenza è pacifica sul punto: “In un appalto l’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltante, attraverso un’ingerenza diretta sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e conseguente inserimento del lavoratore nel gruppo di lavoro dell’appaltante medesimo, è circostanza di per sé sufficiente a configurare una violazione dei requisiti di liceità di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. Il lavoratore ha dunque diritto a veder costituito un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltante, non assumendo efficacia, nei confronti di quest’ultimo, le dimissioni rese dall’appaltatore, quale datore di lavoro apparente” (Trib. Milano 15/11/2013, Giud. Di Leo).

Ed, al riguardo, merita di essere ricordato come anche di recente la giurisprudenza della Suprema Corte abbia ribadito come costituisca regola generale dell’ordinamento lavoristico il principio secondo cui il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l’altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull’esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto) (cfr. SU n. 22910/2006; Cass. n. 2527/2011).

L’art 29, c.1 D.lgs 276/2003, infatti, sancisce che “il contratto di appalto ex art 1655 cc si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.

L’appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’oggetto (un fare nell’appalto, un dare nella somministrazione): l’appaltatore è produttore dell’opera o del servizio, mentre l’agenzia di somministrazione è una semplice intermediaria che assume i lavoratori per fornirli ad altre imprese.

Nel caso in cui, dunque, non sono da ritenersi sussistenti i requisiti richiesti dall’art 29 a fronte dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltante, attraverso un’ingerenza diretta sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e conseguente inserimento del lavoratore nel gruppo di lavoro dell’appaltante medesimo, il lavoratore potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per accertare il proprio diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo all’appaltatore.

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