Con sentenza n. 16214 del 3 agosto 2016 la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una dipendente per mancato superamento del periodo di prova, in quanto intimato successivamente alla scadenza del medesimo.
Nel caso di specie, infatti, la proroga del periodo di prova, inizialmente pattuito al momento dell’assunzione, era stata “formalizzata” mediante la trasmissione via email, da parte della dipendente, di un documento privo di sottoscrizione.
La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante l’eventuale comportamento “doloso” utilizzato dalla lavoratrice per “carpire” dal datore di lavoro una proroga del periodo di prova, ritenendo decisiva la circostanza della mancata sottoscrizione della proroga e, quindi, il mancato recesso nel termine inizialmente pattuito nel contratto di assunzione.