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Lavoro accessorio e disoccupazione: cumulabilità

Lavoro accessorio e disoccupazione: cumulabilità
(articolo estratto da Guida al Lavoro, n. 41/15)
di ROSSELLA QUINTAVALLE
Consulente del lavoro in Roma

La disciplina del lavoro accessorio
Il D.Lgs. n. 81/ 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014, ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003, rivisitando l’intera disciplina del lavoro accessorio attraverso gli articoli dal 48 al 50, nell’ottica di definire la possibilità del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi e le modalità di acquisto dei buoni e trasmissione dei dati.
Sono ammesse prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative che, in riferimento alla totalità dei committenti, non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro netti nel corso di un anno civile, da intendersi 1° gennaio-31 dicembre, corrispondenti a un valore lordo di euro 9.333.
Ciascun prestatore non può svolgere attività di lavoro accessorio, nei confronti di un unico committente imprenditore o professionista per più 2.000 euro netti corrispondenti ad un valore lordo di euro 2.666. Con circolare n. 149 del 12 agosto 2015 l’INPS ha ribadito, secondo quanto già divulgato con circolare n. 77 del 16 aprile 2015, che il valore netto, in riferimento all’anno 2015, è paria a 2.020 euro corrispondente a un importo lordo di euro 2.693.
Tutti i valori indicati al fine della remunerazione del lavoro accessorio, sono rivalutabili annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel settore agricolo insistono delle limitazioni nell’attuazione della disciplina che trova dunque la sua applicazione:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di attività agricole stagionali effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
b) alle attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli (soggetti con volume d’affari inferiore a 7.000 euro di cui al comma 6, articolo 34, D.P.R. n. 633/72), prestazioni che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
È dunque possibile utilizzare i così detti “buoni lavoro” in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: settori turismo, commercio, servizi, industria, artigianato e ancora, lavoro domestico, lavori di giardinaggio, manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, insegnamento privato ecc; nella Pubblica Amministrazione tale tipologia di lavoro può essere utilizzata nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa di settore, oppure, dai patti di stabilità interni.
Si tratta di un sistema diretto di pagamento di prestazioni lavorative di breve durata che nel tempo ha subito molte rivisitazioni.
Qualsiasi lavoratore può prestare attività lavorativa in cambio di compensi in buoni lavoro ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei piccoli imprenditori agricoli.
Il ricorso ai voucher è limitato al rapporto diretto tra committente ed utilizzatore non essendo ammesso l’utilizzo al fine di retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come ad esempio appalto di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro da emanasi entro il prossimo 25 dicembre.
Cumulabilità e compatibilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito
Dopo anni di previsioni sperimentali, grazie alla riscrittura della disciplina del lavoro accessorio ad opera degli articoli 48-50 del D.Lgs. n. 81/2015, diviene strutturale la disposizione che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di svolgere prestazioni accessorie nel limite complessivo annuo di 3.000 euro (corrispondenti a euro 4.000 lordi), in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali. Tale limite è da intendere comprensivo anche delle prestazioni per lavoro accessorio svolte dal 1° gennaio al 24 giugno 2015, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 81.
Trattandosi di prestazioni che prevedono la copertura della contribuzione figurativa, sarà l’INPS che provvederà a sottrarre dalla contribuzione prevista per la prestazione integrativa del salario in corso, quella accreditabile per la prestazione di lavoro accessorio onde evitare una doppia contribuzione per il medesimo periodo; per la definizione delle modalità di calcolo l’Istituto si riserva di fornire successive istruzioni.
Lavoro accessorio e indennità di mobilità
Il lavoratore percettore di indennità di mobilità è obbligato a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio di un’attività di lavoro accessorio, ovvero alla data di presentazione dell’indennità di mobilità se l’attività era già in corso, il reddito che presume percepirà in buoni lavoro nell’anno. I compensi percepiti per attività di lavoro accessorio risultano così compatibili in caso di lavoratore in mobilità:
interamente cumulabili nel limite complessivo di 3.000 euro netti percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
cumulabili per la parte eccedente i 3000 euro e fino a euro 7.000 per la parte utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (limiti previsti dall’articolo 9 comma 9 della legge 223/91).
Lavoro accessorio e NASpI
Anche il percettore di NASpI è soggetto all’obbligo di comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante da tale attività.
Come illustrato dall’Istituto di previdenza nella circolare n. 142/2015, l’indennità NASpI è compatibile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nei seguenti limiti:
interamente cumulabile nel limite complessivo di 3.000 per anno civile;
al superamento dei 3.000 euro e fino 7.000 euro, previa riduzione di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Lavoro accessorio e disoccupazione agricola
Il trattamento per disoccupazione agricola risulta compatibile con i compensi percepiti per prestazioni di lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro l’anno. L’INPS sottolinea che nonostante l’indennità di disoccupazione in questo campo lavorativo, venga richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, la cumulabilità delle due prestazioni deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.
Lavoro accessorio
e cassa integrazione guadagni
I trattamenti di integrazione salariale percepiti durante il periodo di sospensione del lavoro sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile per lavori svolti anche nei confronti di diversi datori di lavoro. Per la parte che eccede tale soglia e fino a 7.000 euro la cumulabilità diviene parziale con l’applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015 le quali prevedono, oltre alla perdita del diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, anche la decadenza dal diritto alla percezione dell’integrazione salariale qualora il lavoratore non provveda a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento della nuova attività di lavoro accessorio.
In tema di trattamento di integrazione salariale e contemporaneo svolgimento di lavoro accessorio, dunque, il lavoratore non è soggetto all’obbligo di alcuna comunicazione se i compensi ricevuti tramite buoni lavoro non superano i 3.000 euro netti, mentre dovrà fare opportuna comunicazione preventiva prima del superamento di tale soglia al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione delle integrazioni salariali.
L’acquisto e il valore dei buoni lavoro e la preventiva comunicazione
Valore
Il valore nominale dei buoni orari, ad oggi, è fissato per i prestatori in 10 euro e nel solo settore agricolo il valore è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il concessionario provvede al pagamento del percettore previo versamento per suo conto dei contributi previdenziali presso la gestione separata dell’INPS in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono (percentuale soggetta a rideterminazione da stabilirsi con decreto interministeriale), e presso l’INAIL in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo altresì un importo pari al 5 per cento a titolo di rimborso spese.
Acquisto buoni
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 81/2015, l’acquisto da parte dei committenti imprenditori o liberi professionisti di uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche attraverso:
la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking – Intesa Sanpaolo;
Banche Popolari abilitate.
I committenti non imprenditori nè professionisti possono invece continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale .
Preventiva comunicazione
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio (anche il giorno stesso ma prima di impiegare il lavoratore) ogni committente deve comunicare i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore, oltre al luogo di svolgimento della prestazione con le seguenti modalità:
Per i committenti muniti di PIN:
Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo):
Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher INPS;
Per i delegati:
Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN);
Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;
Sede INPS.
Relativamente ai committenti imprenditori e professionisti, la norma ha previsto l’obbligo di comunicazione di inizio attività del prestatore, prima dell’inizio effettivo della prestazione, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, attraverso modalità esclusivamente telematiche
(ammesse anche modalità via sms o posta elettronica), con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. A tal proposito occorre ricordare, tuttavia, che tale modalità risulta ancora essere sospesa e nelle more, per quanto specificato nella nota del Ministero del lavoro 25 giugno 2015, n. 3337 , la comunicazione, anche per tali soggetti committenti, è da effettuarsi nelle modalità indicate per i committenti privati e dunque ancora tramite INPS.
È infine rilevante ricordare che al comma 8 dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 81/2015 è indicata una previsione transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2015, l’applicazione della previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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