Per i dipendenti assunti prima dell’introduzione del Jobs Act rimane in vigore, in caso di licenziamento per motivi oggettivi, la normativa introdotta dalla L. 92/2012 (Legge Fornero) all’art 7 St. lav., ovvero il tentativo di conciliazione preventivo ed obbligatorio.
Sulla base di tale normativa il licenziamento economico deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore alla DTL del luogo in cui il lavoratore svolge la sua prestazione nella quale dichiari l’intenzione di voler procedere ad un licenziamento economico indicandone i motivi e le eventuali misure di assistenza per la ricollocazione del lavoratore.
La comunicazione dà inizio al tentativo di conciliazione ed è trasmessa per conoscenza anche al lavoratore.
Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, la DTL deve convocare le parti davanti alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’art 410 c.p.c. per favorire la conciliazione o, comunque, evitare il licenziamento tramite soluzioni alternative (es. repechege).
La procedura davanti alla commissione provinciale di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro, salvo che:
- le parti decidano di non proseguire la discussione o di stabilire un termine più ampio per favorire il raggiungimento di un accordo;
- la procedura può essere sospesa per un periodo massimo di 15 giorni in presenza di un legittimo e documentato impedimento del lavoratore (es. malattia, motivi familiari);
Durante la procedura, le parti possono farsi assistere da un avvocato del lavoro.
Se la conciliazione ha esito negativo o è decorso il termine perentorio di 7 giorni entro il quale la DTL deve convocare le parti, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
Se la conciliazione ha esito positivo, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivono la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a percepire la Naspi.
Nel verbale redatto dalla commissione viene altresì indicato il comportamento delle parti e le proposte formulate durante tale procedura poiché sono considerati ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria e della condanna al pagamento delle spese processuali.