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Licenziamento collettivo: criteri di scelta

Licenziamento collettivo – Criteri di scelta – Applicazione ai dipendenti della società.

L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive-organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri di scelta sanciti dal CCNL: la ripetizione del criterio oggettivo delle esigenze tecnico-produttive-organizzative (ad inizio ed alla fine dell’articolo) serve a delimitare l’ambito entro il quale effettuare la riduzione del personale in funzione delle necessità aziendali.

In mancanza di accordo, la scelta dei licenziandi deve essere effettuata in base ai criteri legali sanciti dall’art 5 L. 223/1991 in concorso tra loro:

  • carichi di famiglia;
  • anzianità aziendale;
  • esigenze tecnico-produttive-organizzative: riguarda il contenuto delle mansioni e l’esuberanza di tali mansioni rispetto alle esigenze aziendali.

In tema di licenziamento collettivo, il richiamo operato dall’art 5, c. 1 L. 223/1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitata a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, che devono risultare infungibili rispetto alle altre.

I profili professionali da prendere in considerazione sono quelli di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali potrà operarsi la scelta di quelli da collocare in mobilità.

La dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità, o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro (Cass. 17 marzo 2014, 6112).

In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (Cass. 16 settembre 2016, n. 18190).

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