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Licenziamento collettivo ed i criteri di scelta

Quali sono i criteri di scelta che il datore di lavoro deve adottare nel caso in cui intenda effettuare un licenziamento collettivo / mettere in mobilità i propri dipendenti?

La legge (artt. 24 e 5 L. 223/1991) stabilisce regole ben precise per l’individuazione dei soggetti nei cui confronti deve essere attuato il licenziamento collettivo.

È infatti previsto che l’individuazione di tali soggetti debba avvenire sulla base dei criteri stabiliti mediante accordo tra organizzazioni sindacali e azienda.

In caso di mancanza di accordo, la legge prevede che l’individuazione debba avvenire secondo criteri oggettivi e imparziali, evitando qualsiasi discriminazione in danno di soggetti eventualmente sgraditi dall’impresa per motivi personali (svolgimento di attività sindacale o politica, fede religiosa, razza, sesso, malattie subite e altri ancora).

Per tale motivo la legge stabilisce che debbano essere seguiti i seguenti criteri, da applicare in concorso gli uni con gli altri: a) carichi di famiglia; b) anzianità (di servizio e anagrafica); c) esigenze tecnico-produttive e organizzative.

L’impresa è poi tenuta a rispettare le percentuali di soggetti invalidi o comunque di assunti obbligatori, nonché di donne lavoratrici.

La violazione di questi criteri determina: la annullabilità dei licenziamenti e l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; la condanna dell’azienda al risarcimento del danno patito dal lavoratore, in termini di mancata percezione della retribuzione, nella misura minima di 5 mensilità.

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, cui si applica il contratto a tutele crescenti ex D. Lgs. 23/2015, è invece prevista una sanzione esclusivamente economica (due mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità).

È bene ricordare che anche per ottenere l’accertamento della violazione dei criteri di scelta è indispensabile procedere all’impugnazione del licenziamento con un atto scritto, anche extragiudiziale, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.

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