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Contestazione disciplinare e licenziamento disciplinare

Licenziamento individuale – Giusta causa – Genericità della contestazione disciplinare – Violazione del diritto di difesa del lavoratore e impossibilità per il Giudice di delimitare e accertare il fatto – Insussistenza del fatto ex art. 18, comma 4, Stat. Lav. – Configurabilità

La genericità della contestazione disciplinare determina la violazione del diritto di difesa del lavoratore e l’impossibilità per il Giudice di delimitare e accertare il fatto contestato, il quale deve ritenersi insussistente ai sensi dell’art. 18, comma 4, Stat. Lav., con conseguente applicabilità della tutela reale e indennitaria prevista da tale disposizione.

Asserendo la nullità della contestazione disciplinare per genericità, l’insussistenza del fatto materiale e l’as­senza di una giusta causa, il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli in tronco dalla società conve­nuta, con richiesta di applicazione della tutela reinte­gratoria e indennitaria di cui all’art. 18, comma 4, Stat.Lav.

Il datore di lavoro, infatti, si era limitato a contestare al dipendente la presunta indicazione nel foglio presen­ze di una giornata lavorativa di un orario di lavoro di­verso e, complessivamente, superiore rispetto quello ef­fettivamente reso, come da documentazione in suo pos­sesso. Dopo le giustificazioni, la società aveva provvedu­to a licenziare per giusta causa il lavoratore, per irregolare dolosa scritturazione o timbratura delle sche­de di controllo delle presenze al lavoro.

Il Giudice di merito, avendo accertato la genericità della contestazione disciplinare, ha accolto la domanda del ricorrente.

Secondo il Tribunale, infatti, il licenziamento disci­plinare, se fondato su di una contestazione generica, priva il lavoratore della possibilità di offrire prove a di­scarico e il Giudice di delimitare e accertare il fatto. Ciò integrerebbe la fattispecie di cui all’art. 18, comma 4, Stat. Lav. (licenziamento annullabile per insussistenza del fatto contestato) e non quella di cui all’art. 18, com­ma 6, Stat. Lav. (licenziamento inefficace per violazione dell’art. 7 Stat. Lav.).

Tribunale di Milano 5 ottobre 2016, n. 26144 ­ Giud. Lombardi

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