Licenziamento individuale – Giusta causa – Genericità della contestazione disciplinare – Violazione del diritto di difesa del lavoratore e impossibilità per il Giudice di delimitare e accertare il fatto – Insussistenza del fatto ex art. 18, comma 4, Stat. Lav. – Configurabilità
La genericità della contestazione disciplinare determina la violazione del diritto di difesa del lavoratore e l’impossibilità per il Giudice di delimitare e accertare il fatto contestato, il quale deve ritenersi insussistente ai sensi dell’art. 18, comma 4, Stat. Lav., con conseguente applicabilità della tutela reale e indennitaria prevista da tale disposizione.
Asserendo la nullità della contestazione disciplinare per genericità, l’insussistenza del fatto materiale e l’assenza di una giusta causa, il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli in tronco dalla società convenuta, con richiesta di applicazione della tutela reintegratoria e indennitaria di cui all’art. 18, comma 4, Stat.Lav.
Il datore di lavoro, infatti, si era limitato a contestare al dipendente la presunta indicazione nel foglio presenze di una giornata lavorativa di un orario di lavoro diverso e, complessivamente, superiore rispetto quello effettivamente reso, come da documentazione in suo possesso. Dopo le giustificazioni, la società aveva provveduto a licenziare per giusta causa il lavoratore, per irregolare dolosa scritturazione o timbratura delle schede di controllo delle presenze al lavoro.
Il Giudice di merito, avendo accertato la genericità della contestazione disciplinare, ha accolto la domanda del ricorrente.
Secondo il Tribunale, infatti, il licenziamento disciplinare, se fondato su di una contestazione generica, priva il lavoratore della possibilità di offrire prove a discarico e il Giudice di delimitare e accertare il fatto. Ciò integrerebbe la fattispecie di cui all’art. 18, comma 4, Stat. Lav. (licenziamento annullabile per insussistenza del fatto contestato) e non quella di cui all’art. 18, comma 6, Stat. Lav. (licenziamento inefficace per violazione dell’art. 7 Stat. Lav.).
Tribunale di Milano 5 ottobre 2016, n. 26144 Giud. Lombardi