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Licenziamento durante il coronavirus e indennità di disoccupazione (NASPI)

Come noto l’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), ha precluso per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza, l’avvio dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) delle procedure di licenziamento collettivo e individuali per giustificato motivo oggettivo nonché sospeso le procedure pendenti al 23 febbraio. Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto. Il periodo di preclusione/sospensione, originariamente previsto in sessanta giorni, è stato incrementato dall’articolo 80 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), a cinque mesi (pertanto fino al 17 agosto 2020). La norma da ultimo citata ha altresì previsto la possibilità, per il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, ai sensi degli articoli da 19 a 22 del decreto Cura Italia (causale Covid-19), a partire dalla data di efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Le indicazioni dell’Inps
Il messaggio dell’INPS n. 2261 del 1 giugno 2020, illustra la evoluzione normativa sopra delineata con specifico riferimento alla possibilità che i lavoratori cessati involontariamente dal lavoro per giustificato motivo oggettivo nel periodo di preclusione/sospensione, richiedano la prestazione di disoccupazione NASpI. Conformemente alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo cui l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ma che a tali fini non rileva la nullità del licenziamento intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto essendo l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento compito del giudice, l’Istituto previdenziale si è espresso come segue. Sussistendo i requisiti di legge, si procederà al riconoscimento della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dopo il 23 marzo e fino al 17 agosto 2020 con l’avvertenza che le somme erogate potranno essere oggetto di ripetizione da parte dell’Istituto ove, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, il lavoratore dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. A tali fini il lavoratore sarà espressamente tenuto a comunicare, mediante il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo. Il recupero della indennità di NASpI eventualmente erogato sarà perseguito anche nella fattispecie normativa introdotta dall’articolo 80 del decreto legge Rilancio, ovvero nella ipotesi in cui il datore di lavoro revochi il licenziamento e faccia contestualmente richiesta di cassa integrazione con causale Covid-19.

Una importante precisazione
È opportuno notare come nella nota si richiami la interpretazione fornita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la non applicabilità del divieto/preclusione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui al citato articolo 46 al lavoro domestico ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

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