Vai al contenuto

Licenziamento per giusta causa per il rifiuto di svolgere mansioni di livello superiore

In tema di licenziamento per giusta causa la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un dipendente che si era rifiutato di svolgere mansioni superiori e differenti rispetto a quelle contrattualmente previste, ovvero mansioni rientranti in un superiore livello di inquadramento contrattuale previsto dal CCNL applicato, livello che – nonostante le ripetute richieste – non gli era stato mai riconosciuto.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 20222 del 7 ottobre 2016, ha precisato che il rifiuto parziale della prestazione opposto dal lavoratore nei confronti del datore è da ritenersi proporzionato all’inadempimento datoriale in buona fede e, quindi, il dipendente deve essere reintegrato nel proprio posto di lavoro onde svolgere le mansioni in precedenza svolte.

Nel caso di specie, il dipendente aveva chiesto, ma non ottenuto, il riconoscimento del superiore livello in relazione alla mansione di certificazione delle operazioni di manutenzione di elicotteri che aveva svolto per tre anni ed, a fronte del rifiuto di svolgere tali mansioni, egli era stato licenziato per giusta causa.

Dopo aver impugnato il licenziamento nel termine di legge e dopo aver depositato il ricorso presso il Tribunale competente, il lavoratore è riuscito a ri-ottenere il proprio posto di lavoro.

La Suprema Corte ha affermato che il licenziamento è illegittimo poiché – operando una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti – il rifiuto del dipendente di svolgere tale attività doveva ritenersi proporzionato essendo limitato allo svolgimento delle sole attività di certificazione.

Tale situazione è da ritenersi del tutto diversa da quella del lavoratore che – adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica – aprioristicamente rifiuti l’esecuzione della prestazione richiesta, senza un avallo giudiziario: solamente in tal caso, infatti, il datore di lavoro potrebbe legittimamente recedere dal rapporto di lavoro mediante un licenziamento per gisuta causa.

Rivolgiti a DirittiLavoro per ottenere la tutela dei diritti e degli interessi lesi dal datore di lavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *