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Licenziamento per giusta causa illegittimo

Licenziamento orale – Licenziamento per giusta causa – Mancato pagamento delle retribuzioni, delle competenze e spettanze di fine rapporto – Illegittimità del licenziamento per giusta causa – Risarcimento dei danni e pagamento delle retribuzioni arretrate

La lavoratrice iniziava a prestare servizio in favore della società in forza di un contratto di apprendistato di durata triennale – con mansione di Apprendista ed inquadramento nel livello 3 CCNL Studi Professionali – finalizzato al conseguimento della mansione di Assistente alla poltrona.

Il rapporto di lavoro si svolgeva senza attriti sino a qualche mese prima la scadenza del contratto, allorché la lavoratrice si rifiutava di sottoscrivere un accordo di trasformazione dell’orario di lavoro da full-time a part-time.

Il rifiuto manifestato dalla stessa sfociava, dapprima, in un licenziamento intimato oralmente dalla titolare della società e, successivamente, in un licenziamento per giusta causa privo di contestazione disciplinare.

La lavoratrice, profondamente scossa dall’accaduto, depositava ricorso presso il Tribunale di Bergamo onde vedersi accertare l’illegittimità dei licenziamenti intimati, con ogni conseguenza reale o risarcitoria prevista dalla legge.

All’esito dell’istruttoria il Giudice accertava l’illegittimità del licenziamento perché viziato sotto il profilo formale e condannava la società a corrispondere 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto che la lavoratrice percepiva, oltre al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Ciò premesso, poiché la società non aveva corrisposto alla lavoratrice due mensilità retributive, oltre alle competenze e spettanze di fine rapporto, il Giudice condannava la società a rifondere alla stessa tutte le somme ancora dovute, con condanna al pagamento delle spese legali.

Anche in tal caso Giustizia è fatta.

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