Vai al contenuto

Licenziamento lavoratrice nel primo anno di nozze, in gravidanza o nel primo anno di età del bambino

Il licenziamento stato intimato alla lavoratrice nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione del matrimonio è affetto da nullità,  ex art. 35 DL n. 198/2006.
L’art. 35, c. 5 DL n. 198/2006 prevede dell’eccezione al divieto di licenziamento solo per una delle seguenti ipotesi:
“a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.”
La lavoratrice in gravidanza o nel primo anno di età del bambino non può essere licenziata ex art. 54, co. 1 D.Lgs. 151/2001.
Il divieto di licenziamento opera in connessione allo stato oggettivo di gravidanza a prescindere, quindi, dalla consapevolezza che ne abbia non solo lo stesso datore di lavoro, ma anche la lavoratrice.
L’articolo 54, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non disciplina un divieto assoluto, ma contempla, al comma 3, i casi in cui il datore di lavoro può intimare comunque il licenziamento nel caso di:
“a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *