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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in caso di violazione del repechage spetta la reintegra

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in caso di violazione del repechage spetta la reintegrazione (sul punto vedi anche un articolo sull’indicazione generica dei motivi)
La corte di cassazione, con la sentenza 29102 del 2019 ha affermato che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
In assenza della prova sull’impossibilità di repechage, quindi, al lavoratore spetta la reintegrazione sul posto di lavoro.
Il caso riguardava una vicenda posta all’attenzione della Corte d’Appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado, annullava il licenziamento per motivo oggettivo intimato a un lavoratore, ritenendolo viziato sia per la mancanza del giustificato motivo di recesso indicato nella lettera di licenziamento, sia per violazione del c.d. obbligo di repêchage, non avendo la società provato l’impossibilità di ricollocare (il repechage, appunto) il dipendente in altra posizione lavorativa.
In ragione della ritenuta illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la Corte territoriale, applicando alla fattispecie l’art. 18, comma 4, L. 300/1970, condannava la società alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento della retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, oltre contributi e accessori.
Contro la sentenza ricorreva il datore di lavoro sostenendo che la Corte di Appello, pur avendo ritenuto non raggiunta la prova della impossibilità di ricollocare il lavoratore, «non avrebbe potuto concludere che il giustificato motivo fosse manifestamente insussistente, pertanto, una volta accertata l’illegittimità del licenziamento, e avrebbe dovuto comunque dichiarare risolto il rapporto di lavoro con la corresponsione di un indennizzo al lavoratore».
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il suddetto motivo di impugnazione, rilevando che tale motivo, per come prospettato, riflette la tesi di parte della dottrina – non condivisa dalla Suprema Corte – secondo cui «la violazione del cd. obbligo di repechage non consentirebbe l’operatività della tutela reintegratoria nel regime previsto dall’art. 18 l. n. 300 del 1970 come modificato dalla l. n. 92 del 2012».
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno invece ritenuto che «la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di repechage del lavoratore» (Cass. n. 10435 del 2018).
Ad avviso della Suprema Corte, la sentenza impugnata è dunque esente da censure, posto che la stessa aveva correttamente rilevato, da un lato, che il licenziamento del lavoratore, diversamente da quanto indicato nella lettera di recesso, era dovuto a ragioni economiche (e non già alla residualità e alla marginalità della prestazione lavorativa del dipendente), dall’altro, che la società era incorsa nella violazione del c.d. obbligo di repêchage, non avendo in alcun modo provato l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione lavorativa.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte di Cassazione ha quindi concluso per il rigetto del ricorso della società.

Per sapere cosa devi fare in caso abbia subito un licenziamento visita la seguente pagina

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