I permessi ex L. 104/92 devono essere fruiti in coerenza con la funzione di assistenza al familiare disabile cui sono preordinati. Ne consegue che è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che li utilizzi per finalità diverse (Cass. Sez. Lav. 22 gennaio 2020, n. 1394).
Con la sentenza in questione la Corte di Cassazione ribadisce che l’utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104/92 per finalità che esulano dall’assistenza del familiare disabile per il quale sono stati concessi, integra abuso del diritto da parte del lavoratore, il cui licenziamento è, quindi, del tutto legittimo. La Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore per abuso dei permessi previsti alla Legge 104/92. Nello specifico, la Corte territoriale aveva ritenuto raggiunta la prova dell’abuso di quattro permessi ex Legge 104/92 in quanto, dalla relazione dell’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, era emerso che il dipendente si era recato dal padre, disabile, trattenendovisi solo per poco tempo e utilizzando, in un’occasione, la pausa pranzo e non l’orario concesso per il permesso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il lavoratore, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva considerato che l’art. 33, comma 3, della Legge 104/92 non impone la necessaria coincidenza temporale tra tempo del permesso e tempo da dedicare all’assistenza del disabile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che i permessi per assistere un familiare con handicap grave non si possono utilizzare per uso personale, ma devono essere utilizzati, esclusivamente, per la cura del familiare da assistere (Cass. n. 21529/2019; Cass. n. 8310/2019; Cass. n. 17968/2016; Cass. n. 9217/2016; Cass. n. 8784/2015). In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che tali permessi sono riconosciuti al lavoratore «in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa» e che l’assistenza al disabile può essere prestata anche con modalità e forme diverse, ad esempio svolgendo incombenze amministrative e pratiche di vario tipo. L’importante è che tali attività siano svolte nell’interesse del familiare assistito (Cass. n. 23891/2018). Ne consegue che il comportamento del dipendente che utilizzi i permessi di cui alla Legge 104/92 per altri scopi, integra l’abuso del diritto, con violazione dei principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, che dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico ed assume rilevanza anche ai fini disciplinari. La Cassazione ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso del lavoratore.