Licenziamento e nuova vittoria per DirittiLavoro: il Tribunale di Milano ha disposto la reintegra del lavoratore – assunto dopo l’entrata in vigore del Jobs Act – e licenziato per (preteso) giustificato motivo oggettivo.
Il lavoratore – Responsabile del servizio di sicurezza – dopo aver ricevuto quattro lettere di contestazione disciplinare prive di qualsivoglia fondamento, malgrado le giustificazioni tempestive e precise fornite, era stato sanzionato con sanzioni conservative (multa e sospensione dal servizio).
Il giorno successivo dell’irrogazione della quarta sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni), il lavoratore riceveva una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il licenziamento de quo era determinato dalla decisione sociale di esternalizzare l’intero settore della sicurezza ad un’azienda terza, ivi comprese le mansioni svolte dal Responsabile.
Dopo aver impugnato il licenziamento, il lavoratore ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Milano onde ottenere l’accertamento dell’illegittimità del recesso intimatogli non solo a fronte della mancata effettiva esternalizzazione del servizio di sicurezza, ma altresì per la natura ritorsiva dello stesso al fine di conseguire la reintegra nel posto di lavoro.
Premettendo che la società convenuta non abbia prodotto alcun documento attestante il conferimento dell’incarico di sicurezza ad una società terza, nel corso dell’istruttoria è emerso che non vi sia stata alcuna esternalizzazione del servizio e che, comunque, il lasso di tempo intercorrente tra il licenziamento per motivo oggettivo ed il subentro di una società terza (che, si ripete, peraltro non è mai subentrata) non legittimava l’interruzione del rapporto lavorativo.
Il Giudice, pertanto, ha ritenuto illegittimo il licenziamento e, sulla base degli elementi emersi in fase istruttoria, ha riconosciuto anche la natura ritorsiva del recesso: per tale motivo ha sancito la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al lavoratore ed ordinato la reintegra nel luogo di lavoro, oltre al pagamento delle retribuzioni non percepite tra la data del licenziamento e la reintegra, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali.
Ottimo risultato per DirittiLavoro.
Tribunale di Milano, dott.ssa Saioni.