É legittimo il licenziamento del responsabile del personale che, animato da un intento punitivo nei confronti di un lavoratore a lui gerarchicamente subordinato, lo ha trattato da “sorvegliato speciale” (Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 febbraio 2016).
Nel caso in esame, il responsabile del personale aveva assunto un particolare atteggiamento nei confronti di un suo diretto dipendente il quale veniva trattato da “sorvegliato speciale”, ovvero riceveva continue intimidazioni psicologiche e minacce di licenziamento, nonché era soggetto ad un previo e puntiglioso controllo dell’orario di timbratura.
La motivazione posta alla base di tale atteggiamento era costituita dall’aver fatto valere i propri diritti: il lavoratore mobbizzato infatti si era “colpevole” di essersi rivolto a un legale per impugnare una sanzione disciplinare, peraltro pacificamente infondata (assenza ad una visita fiscale avvenuta dopo il termine della fascia di reperibilità).
La Corte d’Appello, confermando il decisum del Tribunale, ha ritenuto legittimo il licenziamento, a prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti posti in essere dal responsabile del personale: infatti, considerata l’autonomia del giudice civile rispetto al giudice penale, i comportamenti in questione costituiscono una violazione delle comuni norme del vivere civile, idonea a ledere in modo grave la fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente considerato il ruolo dallo stesso ricoperto.
Per tali ragioni, non è nemmeno rilevante che il lavoratore abbia rinunciato a sporgere querela, magari per metus nei confronti del superiore gerarchico. Al riguardo, la Corte d’Appello ha evidenziato che – nel caso di commissione di reati perseguibili a querela – sarebbe inimmaginabile escludere la giusta causa di licenziamento laddove la persona offesa non abbia denunciato penalmente l’accaduto.
Infatti, le valutazioni della persona offesa non escludono il diritto – dovere del datore di lavoro di valutare la condotta del responsabile in termini di violazione dei doveri fondamentali su di lui incombenti, e degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro.
Tratto da: Newsletter T&P