Licenziamento del dirigente
La peculiarità della disciplina inerente il licenziamento dei Dirigenti è stata oggetto di diverse pronunce da parte della Corte di Cassazione la quale – tenuto conto anche di quanto previsto dal CCNL Commercio e dal CCNL Industria – ha cercato di inquadrare la fattispecie e di dirimere le questioni più controverse.
Le norme sui licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966 non trovano applicano per i Dirigenti e, salvo le ipotesi di nullità del recesso (per le quali trova applicazione l’art. 18 St.Lav.), il licenziamento del dirigente è sottoposto agli artt. 2118 e 2119 c.c. (libera recedibilità con obbligo di preavviso, salvo il recesso per giusta causa.
La contrattazione collettiva nazionale è intervenuta a colmare la lacuna sancendo che l’onere della motivazione contestuale e la specificazione dei motivi previsti per le restanti categorie di lavoratori si applica anche ai Dirigenti. La motivazione è divenuta, dunque, presupposto per la legittimità dell’atto di recesso, la cui mancanza comporta il diritto del dirigente all’indennità supplementare.
La forma scritta del licenziamento dei Dirigenti è prevista dall’art. 2, c. 4 L. 604/1966 così come modificato dalla L. 108/1990.
In caso di licenziamento di un Dirigente uno dei problemi principali concerne i concetti di giusta causa e di giustificatezza e, di conseguenza, il diritto del licenziato ad ottenere l’indennità del preavviso oppure, ed in aggiunta, l’indennità supplementare (collegata alla giustificatezza o meno del recesso): in termini economici ciò può voler dire l’attribuzione di una somma considerevole.
Non vi è alcun dubbio che al Dirigente si applichi l’art. 7 St. Lav. al pari di ogni altro lavoratore anche privo di funzioni direttive: da ciò ne consegue che, in caso di recesso per giusta causa, anche per il dirigente dovrà essere seguito l’iter procedurale consistente nel contestare il fatto, attendere le giustificazioni del lavoratore ed, in caso non siano accolte, irrogare la sanzione ritenuta opportuna.
Va altresì precisato che – a seguito dell’entrata in vigore della L. 92/2012 – al Dirigente è collegata una disciplina particolare che lo esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 18 St. Lav.: infatti, in ragione delle peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro dirigenziale, l’attribuzione di una specifica fiducia allo stesso ne rende più semplice la risoluzione del rapporto atteso che un comportamento errato (anche solo nei modi) può molto facilmente determinare una danno all’azienda.
Ciò non significa, tuttavia, che il rapporto di lavoro dirigenziale sia privo di tutela poiché l’intera vicenda ruota attorno al riconoscimento della sussistenza o meno di una giusta causa di recesso.
Nel caso in cui il Dirigente intenda contestare il licenziamento per giusta causa o per giustificatezza, deve rivolgersi ad un avvocato del lavoro onde adire al Tribunale competente.