Vai al contenuto

Nuovi limiti di pignorabilità dello Stipendio

Nuovi limiti di pignorabilità dello Stipendio: con l’intervento estivo del 6 agosto 2015 sono stati rivisti i limiti sulla pignorabilità degli stipendi.
Più in particolare, con riferimento alle Pensioni (e alle indennità che sono corrisposto in luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza), sono impignorabili per un ammontare corrispondente a una volta e mezza la misura massima dell’assegno sociale, vale a dire, per l’anno 2015, nella misura pari a € 672,78. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo comma (per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal tribunale), quarto comma (per i tributi e ogni altro credito, nella misura di un quinto) e quinto comma (simultaneo concorso di cause alimentari e altre cause, nella misura del 50%), nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Per quanto riguarda invece gli stipendi e i salari, o comunque le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (ovvero, per l’anno 2015 pari a € 1.345,56).
Si deve notare che il pignoramento eseguito in violazione di tali limiti è parzialmente inefficace, per la somma eccedente, e l’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *