Vai al contenuto

Localizzazione satellitare (GPS) e art. 4 St.Lav.

Con la Circolare n. 2 del 7 novembre 2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta il tema qualificazione delle apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e della loro esclusione o meno dalle condizioni e dalle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

L’art 4, c. 2 L. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

E’, pertanto, necessario ottenere l’autorizzazione se e quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…”.

In proposito, si legge nella Circolare che, avuto riguardo alla interpretazione letterale della norma, dovrebbero considerarsi quali “strumenti di lavoro” quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che “costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione”.

Su tali premesse, si afferma che, in termini generali, i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Da quanto sopra discende che, in tali casi, la fattispecie deve essere ricondotta nel campo di applicazione di cui all’art 4, c. 1 L. 300/1970 e, conseguentemente, le apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La Circolare, tuttavia, opera un distinguo rispetto a determinati “casi particolari”, affermando che:

  • qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa, nel senso che la stessa non può essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti
  • qualora l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00)

si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro con la conseguenza che, ai sensi dell’art 4, c. 2 L. 300/1970, non sono necessari né l’accordo collettivo né il procedimento amministrativo di carattere autorizzativo (previsti dal c. 1 della medesima norma di legge).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *