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Mobbing e Demansionamento nel Pubblico

La sezione lavoro del tribunale di Brescia, con la sentenza n. 311 del 28 marzo 2013, ha affermato che l’ente ospedaliero privatizzato è tenuto quale datore di lavoro a risarcire in solido per inadempimento dell’obbligo di sicurezza e vigilanza il danno biologico e professionale per il mobbing procurato al medico dipendente dal superiore gerarchico, avallandone il reiterato comportamento vessatorio, persecutorio e maltrattante, pur essendone a conoscenza, e senza essersi attivato per farlo cessare.

La fattispecie: un medico conveniva in giudizio l’ospedale lamentando di essersi vista sottrarre, nell’arco di diversi anni, posti letto, attività didattica e, infine, di essere stata senza motivo trasferita in altra struttura sanitaria.

Inoltre, la dipendente narrava di essere stata umiliata anche avanti pazienti e familiari e lamentava l’insorgenza di una fattispecie di mobbing con conseguente diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale accoglieva la domanda avendo la dottoressa allegato idonea e sufficiente documentazione medica attestante il suo disagio e i suoi malesseri ansioso – depressivi.

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