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Negoziare la clausola di non applicazione del jobs act: si può?

Accordi anti jobs Act. Ancora poco utilizzati, ma sono validi?
Le formule adottate dalle parti per la reintroduzione in via pattizia dell’art. 18 Stat. Lav. sono di diversa natura: in alcuni accordi si fa un chiaro riferimento alla volontà di applicare anche per i nuovi assunti le tutele dell’art. 18. In altri casi invece le parti si limitano a disporre che il d.lgs. 23/15 non troverà applicazione.
Negli accordi analizzati si registra, seppur raramente, anche la presenza di clausole che oltre a reintrodurre le tutele dell’art. 18, mantengono in vita le formulazioni precedenti la loro modifica – intervenuta ad opera dei decreti attuativi del jobs act – degli artt. 4 stat. Lav. e 2013 c.c. on tutte le conseguenze che ne derivano.
Molto spesso i mass media parlano di accordi che reintroducono per i nuovi assunti l’art. 18, ma ciò non sembra.
In tutti i casi in cui è stato disapplicato esplicitamente il d.lgs. 23/15 ci si chiede se le parti possano optare, in caso di licenziamento, per la conciliazione invocando il regime fiscale dell’art. 6. Sarà possibile? La riposta non può che essere negativa.
Altri dubbi sorgono rispetto alla legittimità di questi accordi di disporre delle modifiche al regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo. Infatti, è stato osservato che nel caso in cui il contratto collettivo deroghi al sistema sanzionatorio previsto dal jobs act sorgerebbe il dubbio sulla validità di tale previsione, per contrasto con norme imperative.

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