Ove le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l’obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un’altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell’anzianità pregressa e del superminimo individuale, l’oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto.
Questa la posizione espressa dalla Cassazione (14 dicembre 2020, n. 28415) sul tema obbligo di assunzione in forza di accordo sindacale.
Il caso riguardava un dipendente di una società esercente attività di trasporto pubblico nella provincia di Caserta che lamentava di essere stato licenziato dalla curatela del fallimento della società, nonostante fosse subentrata nell’appalto pubblico, prima gestito dal proprio datore di lavoro, una nuova società la quale si era impegnata in base ad accordi con la Regione Campania, nel corso della procedura fallimentare, ad assumere i dipendenti della società appaltatrice fallita, ad eccezione di quelli che avessero optato per l’iscrizione alle liste di mobilità.
Il ricorrente lamentava di non esser stato assunto dalla nuova società appaltatrice, nonostante l’obbligo di assunzione in forza di accordo sindacale.
Il Tribunale di Napoli accertava la sussistenza dell’obbligo all’assunzione del dipendente sulla base degli impegni contrattualmente assunti dalla società appaltatrice, ma non pronunciava sentenza costitutiva del rapporto, ritenendo inutilizzabile lo strumento dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. sulla base di un ritenuto difetto di specificazione all’interno dello stesso di alcuni elementi, come le mansioni alle quali sarebbe stato in concreto adibito il ricorrente. Questa sentenza veniva in parte riformata dalla Corte di appello di Napoli, adita da entrambe le parti, che respingeva l’appello principale proposto dalla società appaltatrice e, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal dipendente, dichiarava costituito fra le parti un rapporto di lavoro subordinato con «inquadramento nella qualifica di operatore di esercizio parametro 183 c.c.n.l. Autoferrotranvieri con decorrenza dal 24/5/2012».
La Corte di Cassazione, adita dalla società appaltatrice, conferma la statuizione della Corte d’Appello, affermando che l’accordo raggiunto in sede sindacale, inerente all’obbligo di assunzione in forza di accordo sindacale della nuova appaltatrice, può essere azionato dai lavoratori coinvolti, ai sensi dell’art. 2932 c.c. Condizione necessaria a tal fine è che l’accordo individui il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento ed il riconoscimento dell’anzianità pregressa. Al contrario, la Corte non ritiene necessaria la predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, circostanze che attengono alla fase di esecuzione del contratto. La Suprema Corte, pertanto, rigetta il ricorso proposto dalla società appaltatrice, confermando l’obbligo della stessa di assumere il lavoratore, seppur divenuto inidoneo alle mansioni cui era inizialmente adibito.