Omesso versamento dei contributi e diritto al risarcimento dei danni.
Molto frequentemente capita di lavorare per un datore di lavoro che ometta di versare i contributi previdenziali dovuti e scoprirlo nel corso o, soprattutto, al termine del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’art 2116, c. 1 cc le prestazioni previdenziali “sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle norme speciali”. Il 2° comma aggiunge che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Questa ipotesi si verifica quando il diritto dell’Inps al pagamento dei contributi sia prescritto: in tal caso l’obbligo, gravante sull’Istituto, di erogazione delle prestazioni pur in difetto di contribuzione (si parla a tal proposito di “principio di automaticità delle prestazioni”) non sopravvive. Infatti l’art. 27, secondo comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636,come novellato dall’art. 40 l. 30 aprile 1969 n. 153, stabilisce che “il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale“.
Ciò significa che, una volta prescrittosi il diritto dell’Istituto al versamento dei contributi, il lavoratore perde il beneficio previdenziale.
A tale perdita, dovuta alle omissioni contributive del datore, sopperisce l’art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, secondo cui “il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi …. e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, può chiedere all’Inps di costituire, nei casi previsti nel successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione … che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi (primo comma)”.
Quindi, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro a condizione che fornisca all’Inps, con documenti di data certa, le prove del rapporto di lavoro della retribuzione percepita, salvo il diritto ad agire in giudizio onde ottenere la condanna dell’azienda al risarcimento del danno in base all’art. 2116 cc.
Cassazione Sez. Un. Civili n. 763 del 12 novembre 1999.