Patto di non concorrenza attivabile a sola discrezione del datore di lavoro: è nullo.
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrato con norme imperative. Infatti, la limitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere contenuta – in base a quanto previsto dall’art. 2125 c.c. – entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensata da un corrispettivo di natura retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. Sez. Lav. 2 gennaio 2018, n. 3).