Revoca del licenziamento: per la cassazione non è richiesta la forma scritta.
Il caso deciso dalla cassazione con sentenza n. 3647/19 riguardava il caso di un dipendente di una società appaltatrice che, dopo essere stato licenziato per giusta causa, impugnava il licenziamento.
Per quanto qui possa interessare, la suprema corte ha stabilito che la revoca del licenziamento non richiede la forma scritta, atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono la forma scritta non sono assoggettati a identici requisiti formali, in ragione dell’autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in maniera di diversa prescrizione di legge, significativa espressione. Per le medesime ragioni, afferma la corte, è anche libera la forma dell’accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può anche avvenire in maniera tacita.