Le agenzie di somministrazione di lavoro a parare del Ministero del lavoro non sono tenute all’applicazione delle procedure di Licenziamento Collettivo.
È questo il parere del Ministero espresso nell’interpello n. 1 del 2015 a seguito di una richiesta del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a fronte di un possibile licenziamento di almeno 5 interinali nella stessa provincia (che integrerebbe un caso di licenziamento collettivo).
In particolare, è stato chiesto se si dovesse fare ricorso alla procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, ovvero a quella di licenziamento individuale prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966.
La fattispecie riguardava più di 5 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi e che sarebbero stati licenziati. L’art. 24, comma 1, della legge n. 223/1991, prevede l’obbligo della procedura di informazione e consultazione sindacale alle imprese che occupano «(…) più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione». Tuttavia, l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che «le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all’articolo 12». Per il Ministero, l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 esclude l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le Agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica. La previsione è coerente con altre fattispecie analoghe disciplinate dall’art. 4 della legge n. 223/1991: che non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali e saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Così come, ricordiamo, che la procedura di licenziamento collettivo non trova applicazione per licenziamenti intimati in occasione della cessazione di appalto. Lo stesso art. 22 della legge Biagi richiama l’applicabilità degli artt. 3 e 12 della legge n. 604/1966, i quali rispettivamente forniscono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall’art. 7 della stessa legge n. 604/1966, peraltro introdotta dalla legge n. 92/2012 e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003. Pertanto, in ipotesi di licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato, ma somministrati, di un’Agenzia interinale, vi è solo l’obbligo di rispettare la procedura conciliativa dell’art. 7 della legge n. 604/1966, se l’Agenzia in questione ha i requisiti dimensionali previsti da questa norma.