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TFR in busta paga

Pubblichiamo il testo della normativa sul TFR in busta paga.
Possono richiederlo al datore di lavoro i lavoratori dipendenti con anzianità di servizio di almeno 6 mesi.
Sul piano fiscale, è conveniente per i lavoratori con reddito contenuto.

D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29
(…)
Art. 3
Soggetti destinatari

  1. Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, eccetto:
    a) i lavoratori dipendenti domestici;
    b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
    c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
    d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
    e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
    f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
    g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
    h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
  3. Il lavoratore dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.
  4. La liquidazione della Qu.I.R. è interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l’intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a partire dalle decorrenze previste all’articolo 7, comma 5.
    Art. 4
    Misura del TFR in busta paga da liquidare
    come parte integrativa della retribuzione
  5. In caso di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1 comma 26 della Legge di stabilità 2015, la Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.
  6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilità, ai fini dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l’applicazione della tassazione separata di cui all’articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.
  7. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R.
    Art. 5
    Procedura di liquidazione del TFR in busta paga
    come parte integrativa della retribuzione
  8. I lavoratori di cui all’articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall’articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
  9. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
  10. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.
  11. I datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza ai sensi del comma 2.
    Art. 6
    Accesso al finanziamento assistito da garanzia
  12. Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento. Il finanziamento, per il quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del privilegio speciale su beni mobili di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 9 e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
  13. Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con riguardo alle misure compensative per le imprese di cui all’articolo 8, è calcolato sulla base dei principi e dei criteri adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza dell’articolo 1, commi 6 e 7, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative. Il requisito di accesso al finanziamento è verificato dall’INPS all’atto della prima certificazione di cui al comma 4.
  14. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall’INPS e reso noto mediante le procedure telematiche di cui al comma 4.
  15. Ai fini dell’accesso al credito di cui al comma 1, i datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche, richiedono all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L’INPS rilascia l’attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall’INPS può essere utilizzata per l’accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente.
  16. Sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione dell’INPS, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l’intermediario aderente stipulano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nell’Accordo quadro, il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia che deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili. L’intermediario aderente comunica all’INPS l’avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento non può eccedere l’importo della Qu.I.R. certificato dall’INPS mensilmente.
  17. L’INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all’intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso.
  18. Gli intermediari aderenti provvedono all’erogazione mensile dei finanziamenti nella misura indicata dalle menzionate certificazioni INPS.
  19. Il datore di lavoro che opta per l’accesso al finanziamento assistito da garanzia, è tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia è esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.
    Art. 7
    Rimborso del finanziamento assistito da garanzia
    e cause di interruzione anticipata
  20. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell’ambito dell’accordo quadro.
  21. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all’importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.
  22. Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l’erogazione del predetto finanziamento è interrotta e il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi.
  23. L’erogazione del finanziamento assistito da garanzia è interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste all’articolo 3, comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l’intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui al comma 5, a partire dalle decorrenze ivi previste.
  24. L’interruzione dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia per l’ipotesi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi:
    a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17 della legge fallimentare;
    b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 166 della legge fallimentare;
    c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall’Autorità competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 197 della legge fallimentare;
    d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall’iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  25. Nei casi di interruzione delle erogazioni del finanziamento di cui al comma 5, l’intermediario aderente può richiedere l’intervento del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di cui all’articolo 10.
    Art. 8
    Misure compensative per i datori di lavoro
  26. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai datori di lavoro si applicano le misure compensative di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R.
  27. In relazione ai periodi di paga di cui al comma 1, ai datori di lavoro che effettuano la liquidazione della Qu.I.R. senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia si applicano le misure compensative di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto la liquidazione come parte integrante della retribuzione.

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