Uso personale di internet a lavoro: quali possibilità di controllo per il datore di lavoro
La corte di cassazione, nella sentenza n. 3133 del 1 febbraio 2019 interviene sul tema del controllo dei lavoratori e, in particolare, su una fattispecie che riguardava il controllo di una cronologia di ricerca web del computer dato in uso ad una segretaria.
La corte di cassazione, richiamando anche le decisioni del Garante Privacy sul punto e le linee guida dallo stesso emanate, ha ritenuto legittimo il licenziamento della lavoratrice che, durante l’orario di lavoro, utilizzava il web per motivi personali.
I requisiti perché il controllo del datore di lavoro sia legittimo e possa costituire presupposto per l’esercizio del potere disciplinare sono i seguenti:
- Il controllo non deve essere sistematico. Nel caso di specie, il datore di lavoro, in un giorno di assenza della dipendente, aveva avuto accesso al pc per scopi lavorativi ed aveva potuto constatare che la prima pagina fosse quella di facebook, con i dati della dipendente
- Gli accessi del dipendente a siti di natura personale devono essere assidui e sistematici e sproporzionati rispetto all’orario di lavoro. Nel caso di specie, dalla cronologia risultavano 16 accessi al giorno, su una giornata lavorativa di 3 ore.
- Non deve risultare che il lavoratore sia autorizzato all’uso del pc per motivi personali.
- Lo strumento di lavoro deve essere assegnato al dipendente in via esclusiva.